Direttiva Case Green 2026: cosa cambia davvero per edifici e installatori
Cosa prevede davvero la Direttiva Case Green (EPBD IV): obiettivi europei, scadenze per nuovi edifici e fotovoltaico, e cosa non è invece obbligatorio per i proprietari.

La Direttiva Case Green, formalmente Direttiva (UE) 2024/1275 o EPBD IV, sta modificando progressivamente le regole europee sulla prestazione energetica degli edifici.
Intorno alla direttiva si è però creata molta confusione, soprattutto sul presunto obbligo per i proprietari di portare le abitazioni in una determinata classe energetica entro il 2030.
In realtà, non esiste un obbligo generalizzato per il singolo proprietario di raggiungere una specifica classe energetica entro il 2030.
La direttiva impone invece agli Stati membri degli obiettivi di riduzione dei consumi dell’intero patrimonio edilizio e introduce alcune scadenze specifiche per nuovi edifici, fotovoltaico, edifici pubblici e non residenziali, sistemi di automazione e progressiva eliminazione delle caldaie alimentate da combustibili fossili.
Per installatori e imprese del settore energetico è quindi importante distinguere gli obblighi effettivi dalle interpretazioni più allarmistiche.
Gli obiettivi energetici fissati dall’EPBD IV
Per il settore residenziale, la direttiva richiede agli Stati membri di ridurre il consumo medio di energia primaria del patrimonio edilizio.
Gli obiettivi sono:
- -16% entro il 2030;
- -20-22% entro il 2035;
rispetto ai livelli del 2020.
Il meccanismo riguarda quindi il patrimonio immobiliare nel suo complesso.
Lo Stato può raggiungere questi obiettivi concentrando gli interventi, ad esempio, sugli edifici con le peggiori prestazioni energetiche, sul patrimonio pubblico e sull’edilizia residenziale sociale.
La situazione è diversa per gli edifici non residenziali.
In questo caso dovrà essere riqualificato il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033.
Accanto a questi obiettivi generali, la direttiva introduce anche requisiti specifici applicabili direttamente agli edifici, tra cui l’installazione di impianti solari secondo determinate scadenze, lo standard di edificio a zero emissioni per le nuove costruzioni e sistemi di automazione e controllo per determinati edifici non residenziali.
A che punto siamo in Italia
Il termine previsto per il recepimento della direttiva era il 29 maggio 2026.
L’Italia non ha rispettato questa scadenza e, al momento, non è stato ancora emanato il decreto legislativo nazionale di attuazione.
Il 15 luglio 2026, la Commissione europea ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti i 27 Stati membri, concedendo due mesi per comunicare gli atti mancanti.
Per l’Italia questa situazione si aggiunge ad altre due procedure già aperte: una relativa al mancato invio del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, previsto entro il 31 dicembre 2025, e una relativa agli incentivi ancora concessi alle caldaie alimentate da combustibili fossili.
Al momento, nessuna di queste procedure comporta sanzioni pecuniarie.
La conseguenza pratica del mancato recepimento è importante: fino all’introduzione delle nuove disposizioni nazionali, i requisiti minimi, le regole dell’APE e la classificazione energetica rimangono quelli attualmente in vigore.
Le date da conoscere da qui al 2040
La direttiva stabilisce una serie di scadenze che interessano direttamente il settore dell’installazione e della progettazione energetica.
La prima arriva già alla fine del 2026.
31 dicembre 2026
Diventa previsto l’obbligo di installare impianti solari sui nuovi edifici pubblici e non residenziali con superficie coperta utile superiore a 250 m².
La misura interessa quindi soprattutto edifici commerciali, industriali e pubblici di nuova realizzazione.
31 dicembre 2027
L’obbligo relativo agli impianti solari si estende agli edifici pubblici con superficie superiore a 2.000 m².
La stessa scadenza riguarda gli edifici non residenziali esistenti superiori a 500 m² quando vengono sottoposti a una ristrutturazione importante.
1° gennaio 2028
I nuovi edifici pubblici dovranno rispettare lo standard di edificio a zero emissioni (ZEmB).
Per gli edifici con superficie superiore a 1.000 m² diventerà inoltre obbligatorio il calcolo del Global Warming Potential (GWP).
31 dicembre 2029
L’obbligo relativo al solare raggiunge tutti i nuovi edifici residenziali.
La stessa previsione interessa anche i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
Per gli edifici non residenziali con impianti superiori a 70 kW diventano inoltre rilevanti i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i cosiddetti BACS.
1° gennaio 2030
Tutti i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo lo standard di edificio a zero emissioni.
2040
L’obiettivo previsto dalla direttiva è la completa eliminazione delle caldaie alimentate da combustibili fossili.
Per un installatore, una delle scadenze più vicine da tenere in considerazione è quindi quella del 31 dicembre 2026.
Per i nuovi capannoni e gli edifici commerciali superiori a 250 m², il fotovoltaico deve progressivamente essere considerato già nella progettazione dell’edificio e non come un’aggiunta da valutare una volta completato il cantiere.
Nessun obbligo generalizzato di raggiungere una classe energetica entro il 2030
Uno dei punti più importanti della direttiva riguarda ciò che non prevede.
Non esiste una norma europea o italiana che imponga a ogni proprietario di portare la propria abitazione in una determinata classe energetica entro il 2030.
Allo stesso modo, non esiste oggi un divieto di vendere o affittare immobili appartenenti alle classi energetiche F o G.
Gli obiettivi previsti dalla direttiva riguardano infatti la prestazione media del patrimonio edilizio nazionale.
È quindi sbagliato presentare a un cliente la riqualificazione energetica come un intervento obbligatorio da effettuare entro il 2030 sulla propria abitazione.
Questo non significa però che la classe energetica sia irrilevante.
La qualità energetica di un immobile può incidere sul suo valore, perché chi acquista un edificio poco efficiente può considerare anche il costo necessario per una futura riqualificazione.
Per un installatore è quindi preferibile spiegare al cliente i benefici economici ed energetici degli interventi senza utilizzare presunti obblighi normativi che non esistono.
Quali interventi diventano più rilevanti
La direttiva spinge verso la progressiva elettrificazione e decarbonizzazione degli edifici.
In un immobile in classe F o G dotato di una vecchia caldaia a gas, uno degli interventi da valutare è la sostituzione del generatore.
Gli interventi che entrano maggiormente in gioco sono:
- sostituzione della caldaia con una pompa di calore;
- installazione di un impianto fotovoltaico dimensionato sui consumi elettrici dell’edificio dopo l’elettrificazione;
- eventuale installazione di un sistema di accumulo, quando il profilo di autoconsumo ne giustifica l’utilizzo.
Interventi sull’involucro, come serramenti, cappotto termico e ventilazione meccanica, diventano invece particolarmente rilevanti quando il fabbisogno termico dell’edificio rimane elevato.
È importante però evitare di promettere automaticamente un determinato salto di classe energetica.
La classe dipende dall’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e il risultato dell’intervento varia in funzione delle caratteristiche complessive dell’edificio.
Una pompa di calore correttamente dimensionata può quindi determinare miglioramenti differenti in due immobili apparentemente simili.
La verifica deve essere effettuata attraverso un calcolo energetico e non attraverso una semplice stima commerciale.
Gli incentivi disponibili nel 2026
Sul fronte delle agevolazioni, nel 2026 il quadro comprende diversi strumenti.
Tra questi troviamo il Conto Termico 3.0 per la sostituzione dei generatori, le detrazioni del Bonus Casa per determinati interventi edilizi e, per i clienti impresa, il Piano Transizione 5.0.
L’eventuale cumulabilità degli incentivi deve essere verificata caso per caso prima di inserire i relativi importi all’interno del preventivo.
La direttiva, infatti, non rappresenta di per sé un incentivo economico.
Definisce invece una traiettoria che obbliga gli Stati membri a sviluppare politiche e strumenti capaci di sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Come cambierà l’APE
L’Allegato V dell’EPBD IV interviene anche sull’Attestato di Prestazione Energetica.
L’obiettivo è rendere il documento maggiormente comparabile tra i diversi Stati membri e più utile per chi deve acquistare o valutare un immobile.
La direttiva aveva indicato il 29 maggio 2026 come termine per l’introduzione del nuovo sistema, coincidente con la scadenza generale prevista per il recepimento.
In Italia, tuttavia, il nuovo modello arriverà con il decreto nazionale di attuazione.
Fino a quel momento rimangono valide le regole attuali.
Il tema assume particolare importanza considerando il numero di attestati prodotti ogni anno.
Nel 2024 sono stati emessi oltre 1,2 milioni di APE, dei quali l’88,7% relativi al settore residenziale.
Quasi la metà dei documenti analizzati da ENEA ha inoltre mostrato valori anomali.
ENEA ha quindi introdotto un controllo semantico preventivo sui file XML con l’obiettivo di individuare eventuali incoerenze già durante la compilazione.
Per chi deve progettare un intervento di riqualificazione, questo significa che l’APE esistente dovrebbe essere verificato rispetto alle reali caratteristiche dell’immobile.
Se l’indice EPgl riportato nel documento non è coerente con l’impianto o con l’involucro rilevato durante il sopralluogo, anche le successive valutazioni sul risparmio energetico rischiano di partire da informazioni non corrette.
L’impatto della direttiva sul fotovoltaico
Uno degli effetti più importanti dell’EPBD riguarda il fotovoltaico installato sugli edifici.
Le stime europee indicano un potenziale compreso tra 150 e 200 GW di nuovo fotovoltaico su copertura tra il 2026 e il 2030 grazie agli obblighi introdotti dall’articolo 10 della direttiva.
La quota effettivamente realizzata in Italia dipenderà però dalle modalità con cui il decreto nazionale recepirà la normativa europea, comprese le soglie relative alle superfici e le eventuali deroghe legate alla fattibilità tecnica ed economica.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili vengono inoltre indicate come possibile alternativa nei casi in cui l’installazione dell’impianto direttamente sull’edificio non sia praticabile.
Per le imprese che operano nel fotovoltaico, il segmento non residenziale diventa quindi particolarmente interessante.
I progetti relativi a edifici commerciali e industriali dovranno considerare l’impianto fotovoltaico già durante la progettazione.
Questo significa valutare in anticipo elementi come:
- superficie disponibile;
- capacità strutturale della copertura;
- caratteristiche della connessione alla rete;
- configurazione dell’impianto.
Effettuare queste valutazioni solamente dopo la realizzazione dell’edificio può rendere necessari successivi interventi di adeguamento.
Anche i parcheggi coperti entrano nella pianificazione energetica
Un altro elemento previsto dalla direttiva riguarda i parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
Dal 31 dicembre 2029 questi rientrano nell’obbligo solare insieme ai nuovi edifici residenziali.
Le pensiline fotovoltaiche diventano quindi un elemento da considerare nella progettazione complessiva.
In questi casi è utile valutare contemporaneamente:
struttura della pensilina, produzione fotovoltaica, eventuale infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e connessione alla rete.
Gestire questi elementi come parti di un unico progetto consente di evitare che vengano affrontati successivamente come interventi indipendenti.
Come affrontare il tema con il cliente
Per gli edifici esistenti, la direttiva non dovrebbe essere utilizzata per creare un senso di urgenza basato su obblighi inesistenti.
La valutazione può partire invece da quattro informazioni concrete:
bolletta energetica, EPgl dell’APE, stato del generatore e superficie disponibile sulla copertura.
Questi dati permettono di costruire una proposta basata sul risparmio ottenibile, sulla prestazione energetica dell’edificio e sul ritorno economico dell’investimento.
La situazione cambia per le nuove costruzioni, dove alcune delle scadenze previste dalla direttiva introducono invece obblighi effettivi.
Per i clienti aziendali, inoltre, il tema centrale è spesso meno legato alla classe energetica e maggiormente alla riduzione del costo dell’energia e alla conformità dei nuovi edifici.
In questo caso il calendario dell’EPBD può diventare uno strumento utile per programmare gli investimenti dei prossimi anni.
Cosa significa l’EPBD per gli installatori
La Direttiva Case Green non crea un obbligo generalizzato di ristrutturazione delle abitazioni private entro il 2030.
Introduce però una traiettoria molto chiara per il settore edilizio europeo.
Nei prossimi anni aumenterà progressivamente il peso di:
- pompe di calore;
- fotovoltaico sugli edifici;
- elettrificazione dei consumi;
- edifici a zero emissioni;
- sistemi di automazione e controllo;
- riqualificazione energetica degli edifici con prestazioni peggiori.
Per gli installatori, quindi, l’opportunità non deriva dalla necessità di convincere il proprietario che sia obbligato a intervenire.
Deriva dalla progressiva trasformazione tecnica del patrimonio edilizio e dalle misure che dovranno accompagnare il raggiungimento degli obiettivi europei.
FAQ sulla Direttiva Case Green
Entro il 2030 bisogna obbligatoriamente ristrutturare casa?
No.
Gli obiettivi previsti per il 2030 riguardano la prestazione media del patrimonio residenziale nazionale e una quota degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni.
Non esiste un obbligo generalizzato che imponga al singolo proprietario di ristrutturare la propria abitazione entro quella data.
Una casa in classe F o G potrà ancora essere venduta?
Sì.
Non esiste attualmente una norma europea o italiana che vieti la vendita o la locazione di immobili appartenenti alle classi energetiche F o G.
La Direttiva Case Green è già in vigore in Italia?
La direttiva è in vigore a livello europeo dal maggio 2024.
Il termine per il recepimento nazionale era il 29 maggio 2026, ma l’Italia non ha ancora emanato il relativo decreto legislativo di attuazione.
Dal 2026 il fotovoltaico diventa obbligatorio su tutti i nuovi edifici?
No.
La prima scadenza è fissata al 31 dicembre 2026 e riguarda i nuovi edifici pubblici e non residenziali con superficie coperta utile superiore a 250 m².
Per tutti i nuovi edifici residenziali l’obbligo solare è previsto invece dal 31 dicembre 2029.
Le caldaie a gas saranno vietate?
La direttiva prevede la progressiva eliminazione delle caldaie alimentate da combustibili fossili entro il 2040.
Non si tratta quindi di un divieto immediato di utilizzare le caldaie esistenti.
Dal 2025 sono invece già esclusi gli incentivi per l’acquisto di generatori stand-alone alimentati da combustibili fossili, con eccezioni previste per i sistemi ibridi.
Cosa succederà agli APE?
L’EPBD IV prevede una revisione dei contenuti e del formato dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Il nuovo sistema nazionale arriverà con il decreto italiano di recepimento, insieme all’aggiornamento della classificazione energetica e dei requisiti minimi degli edifici.
Fino ad allora rimangono applicabili le regole attualmente in vigore.
