Incentivi

Conto Termico 3.0: guida completa per installatori nel 2026

Come funziona il Conto Termico 3.0 dal D.M. 7 agosto 2025: soggetti ammessi, interventi finanziabili, massimali di spesa e gestione della pratica per gli installatori.

Tecnico installatore che verifica una pompa di calore finanziata con il Conto Termico 3.0
Verifica normativa — Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e devono essere verificate rispetto alla normativa e alle indicazioni ufficiali aggiornate.

Il Conto Termico 3.0 è il meccanismo di incentivazione gestito dal GSE dedicato agli interventi di efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tra cui pompe di calore e solare termico.

Entrato in vigore il 25 dicembre 2025, sostituisce il precedente Conto Termico 2.0 e mette a disposizione 900 milioni di euro ogni anno, con contributi che possono arrivare fino al 65% delle spese ammissibili.

Per gli installatori rappresenta uno strumento particolarmente interessante perché, a differenza delle detrazioni fiscali, il beneficio viene riconosciuto come contributo diretto, senza dipendere dalla capienza IRPEF del cliente.

Vediamo quindi come funziona il Conto Termico 3.0, chi può accedervi, quali interventi sono ammessi e come deve essere gestita la pratica.

Le principali novità del Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 è stato introdotto dal D.M. 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025 ed entrato in vigore il 25 dicembre dello stesso anno.

Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo meccanismo amplia significativamente sia i soggetti ammessi sia le possibilità di utilizzo dell’incentivo.

Tra le principali novità troviamo:

  • 900 milioni di euro di risorse ogni anno, di cui 400 milioni destinati alle Pubbliche Amministrazioni e 500 milioni ai privati; all’interno di questi ultimi, 150 milioni sono riservati alle imprese;
  • possibilità per le imprese di accedere agli incentivi per interventi realizzati sui propri edifici del settore terziario;
  • accesso anche per Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumo collettivo;
  • aggiornamento dei massimali di spesa rispetto ai valori previsti dal Conto Termico 2.0;
  • estensione da 60 a 90 giorni del termine per presentare una domanda in accesso diretto dopo la conclusione dei lavori;
  • innalzamento da 5.000 a 15.000 euro della soglia entro la quale l’incentivo può essere erogato in un’unica rata;
  • possibilità di incentivare fotovoltaico, sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, a condizione che siano abbinati alla sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore elettrica.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante: il Conto Termico 3.0 non incentiva il fotovoltaico installato autonomamente, ma punta a favorire interventi complessivi di elettrificazione dell’edificio.

Chi può accedere al Conto Termico 3.0

I soggetti che possono beneficiare del Conto Termico 3.0 comprendono:

Pubbliche Amministrazioni, soggetti privati, imprese ed Enti del Terzo Settore.

Le condizioni di accesso cambiano però in funzione della tipologia di intervento.

Per gli interventi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, disciplinati dal Titolo III del decreto, l’accesso è possibile anche in ambito residenziale.

Per gli interventi di efficienza energetica previsti dal Titolo II, invece, i soggetti privati possono accedere agli incentivi solamente per edifici appartenenti al settore terziario.

Quali interventi sono incentivati

Per un installatore, gli interventi più rilevanti sono quelli legati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti.

Il Conto Termico 3.0 comprende infatti interventi come:

  • sostituzione dell’impianto esistente con pompe di calore elettriche o a gas;
  • installazione di sistemi ibridi;
  • installazione di caldaie e stufe a biomassa;
  • installazione di impianti solari termici;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

Le Regole Applicative consentono inoltre configurazioni precedentemente escluse, tra cui le pompe di calore add-on installate su una caldaia a condensazione esistente e i sistemi bivalenti.

I requisiti dell’edificio

Prima ancora di verificare le caratteristiche della macchina installata, è fondamentale controllare che l’immobile rispetti i requisiti necessari.

In particolare, l’edificio deve essere:

esistente, regolarmente accatastato e dotato di un impianto di climatizzazione invernale funzionante prima dell’intervento.

Si tratta di verifiche fondamentali ai fini dell’ammissibilità della pratica.

Un fabbricato appartenente a una categoria catastale F oppure un edificio privo di un generatore preesistente, ad esempio, non soddisfa i requisiti richiesti dal GSE.

Per questo motivo la verifica di ammissibilità dovrebbe essere effettuata prima dell’installazione e possibilmente già durante il sopralluogo.

Quanto incentiva il Conto Termico 3.0

In linea generale, il contributo può raggiungere il 65% delle spese ammissibili.

La percentuale non deve però essere applicata semplicemente al prezzo pagato dal cliente: il contributo viene determinato tenendo conto dei massimali e dei criteri previsti dal GSE.

Esistono inoltre alcune eccezioni.

Per gli edifici pubblici appartenenti a Comuni con meno di 15.000 abitanti, oltre che per scuole e strutture sanitarie pubbliche, la copertura può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili.

Come viene pagato l’incentivo

Uno degli elementi che distingue maggiormente il Conto Termico dalle tradizionali detrazioni fiscali riguarda le modalità di erogazione.

Per incentivi fino a 15.000 euro, il contributo viene generalmente riconosciuto in un’unica rata.

Per importi superiori, invece, l’erogazione avviene attraverso rate annuali distribuite su un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

Per gli impianti a biomassa rimane invece una soglia specifica: l’erogazione in rata unica è prevista fino a 4.999 euro.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che il contributo non dipende dalla situazione fiscale del beneficiario.

A differenza di una detrazione fiscale, quindi, anche un soggetto con scarsa o nessuna capienza IRPEF può ricevere l’incentivo previsto.

Come si calcola l’incentivo per una pompa di calore

Nel caso della sostituzione dell’impianto con una pompa di calore elettrica, l’incentivo annuo viene determinato attraverso la formula:

Ia = Ei × Ci

dove:

  • Ia rappresenta l’incentivo annuo;
  • Ei rappresenta l’energia termica incentivata;
  • Ci è il coefficiente di valorizzazione previsto dal meccanismo.

L’energia termica incentivata viene determinata attraverso:

Ei = Qu × (1 − 1/COP)

Il calore utile annuo Qu viene invece calcolato come:

Qu = Prated × Quf

Il parametro Quf dipende dalla zona climatica nella quale viene installato l’impianto.

I valori indicati sono:

  • zona climatica A: 700 ore equivalenti;
  • zona climatica C: 1.100 ore equivalenti;
  • zona climatica E: 1.700 ore equivalenti;
  • zona climatica F: 2.000 ore equivalenti.

La zona climatica può quindi incidere in maniera significativa sull’importo finale dell’incentivo.

In presenza di una pompa di calore che utilizza refrigerante naturale, è inoltre previsto un coefficiente premiante pari a 1,3.

Un esempio di calcolo

Consideriamo una pompa di calore da 12 kW, installata in zona climatica E, con SCOP 5,2 e refrigerante naturale R290.

Nell’esempio:

Qu = 20.400 kWht

Ei = 21.445 kWht

L’incentivo annuo risultante è pari a circa 2.359 euro, riconosciuto per due annualità, per un totale netto di circa 4.665 euro.

Se alla pompa di calore viene abbinato anche un impianto fotovoltaico, quest’ultimo può beneficiare di un contributo pari al 20% della spesa, nel rispetto dei relativi massimali.

I massimali indicati sono:

1.500 €/kW per il fotovoltaico fino a 20 kW e 1.000 €/kWh per i sistemi di accumulo.

Come presentare una pratica Conto Termico 3.0

Per gestire correttamente una richiesta di incentivo è utile strutturare il processo fin dalle prime fasi dell’intervento.

1. Verifica preliminare dell’ammissibilità

Durante il sopralluogo è necessario verificare almeno:

  • accatastamento dell’edificio;
  • presenza del generatore preesistente;
  • zona climatica;
  • potenza dell’impianto.

È in questa fase che è possibile individuare buona parte delle eventuali criticità che potrebbero compromettere l’accettazione della pratica.

2. Scelta dell’apparecchio

L’utilizzo di un prodotto presente nel catalogo GSE degli apparecchi prequalificati permette di semplificare la documentazione tecnica necessaria.

Se il prodotto non è presente nel catalogo, sarà invece necessario utilizzare le certificazioni messe a disposizione dal produttore.

3. Fine lavori e raccolta della documentazione

Concluso l’intervento, devono essere raccolti i documenti richiesti dalla procedura.

Tra questi possono rientrare:

  • fatture;
  • bonifici;
  • asseverazioni, quando previste;
  • APE post-intervento, quando obbligatorio;
  • fotografie ante e post operam.

4. Presentazione della richiesta sul Portaltermico

Il nuovo Portaltermico è operativo dal 2 febbraio 2026.

Per le richieste in accesso diretto, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Per gli impianti fino a 35 kW è prevista una procedura semplificata.

5. Contratto ed erogazione

Una volta completata positivamente l’istruttoria, il GSE emette la relativa scheda contratto e procede successivamente all’erogazione dell’incentivo tramite bonifico secondo le modalità previste.

Accesso diretto e prenotazione

Per i soggetti privati l’accesso avviene attraverso la modalità di accesso diretto, quindi dopo la conclusione dell’intervento.

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore possono invece utilizzare anche il meccanismo della prenotazione, che permette di riservare l’incentivo prima dell’esecuzione dei lavori e prevede la possibilità di ricevere un acconto.

Mandato all’incasso e cessione del credito

Le Regole Applicative prevedono anche la possibilità di utilizzare il mandato irrevocabile all’incasso e la cessione del credito, configurabili attraverso il Portaltermico.

Si tratta di strumenti particolarmente interessanti per le aziende che propongono al cliente formule chiavi in mano, perché possono consentire di strutturare l’offerta tenendo conto direttamente dell’incentivo riconosciuto.

Conto Termico 3.0 o detrazioni fiscali?

Il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con le detrazioni fiscali statali sulla stessa spesa.

Per il medesimo intervento è quindi necessario scegliere quale meccanismo utilizzare.

Le differenze principali riguardano soprattutto le modalità con cui il cliente ottiene il beneficio.

Con il Conto Termico il contributo viene erogato direttamente, mentre con le detrazioni il beneficio fiscale viene distribuito nel tempo. Inoltre, il Conto Termico non richiede capienza IRPEF e il contributo non dipende dal reddito del beneficiario.

La detrazione fiscale può invece risultare interessante quando l’intervento non è ammesso al Conto Termico, come nel caso di un impianto fotovoltaico installato autonomamente, oppure quando il cliente dispone di sufficiente capienza fiscale e il valore della detrazione risulta superiore all’incentivo ottenibile attraverso il Conto Termico.

È comunque possibile utilizzare strumenti differenti per interventi differenti realizzati nello stesso cantiere.

Ad esempio, una pompa di calore può beneficiare del Conto Termico mentre un impianto fotovoltaico autonomo può essere portato in detrazione.

Resta inoltre possibile la compatibilità con fondi regionali, PNRR e FESR, nei limiti stabiliti dalle singole misure. Per gli edifici pubblici, il cumulo degli incentivi può arrivare fino al 100% dei costi.

Fotovoltaico, accumulo e colonnine nel Conto Termico 3.0

Una delle principali novità del nuovo meccanismo riguarda proprio l’integrazione tra elettrificazione dell’impianto termico e altre tecnologie.

Fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica possono essere incentivati solamente come interventi abbinati alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.

Il fotovoltaico installato autonomamente non accede quindi al Conto Termico 3.0.

Per il fotovoltaico abbinato è previsto un incentivo pari al 20% della spesa, nel rispetto dei massimali previsti.

Risorse disponibili e mercato

Il Conto Termico 3.0 dispone di una dotazione complessiva pari a 900 milioni di euro all’anno ed è una misura permanente, senza una data di scadenza prestabilita.

A giugno 2026 il budget annuale risultava ancora disponibile.

Tra marzo e aprile 2026 il GSE ha inoltre disposto una sospensione temporanea del Portaltermico per effettuare verifiche relative ai limiti di spesa.

Sul fronte del mercato, nel 2025 il settore italiano della climatizzazione ha raggiunto 2,921 miliardi di euro, con una crescita dell’8,5%.

Il segmento residenziale sotto i 17 kW ha però mostrato un andamento differente: nella fascia inferiore a 10 kW è stata registrata una riduzione del 4,4% dei volumi.

Secondo Assoclima, una parte del rallentamento è stata determinata proprio dall’attesa dell’entrata in vigore del Conto Termico 3.0.

Cosa significa per gli installatori

Per un’azienda di installazione, il Conto Termico 3.0 non dovrebbe essere considerato semplicemente come una pratica amministrativa da gestire alla fine dei lavori.

Può diventare invece una parte integrante del processo commerciale e tecnico.

La verifica dell’ammissibilità può essere effettuata già durante il sopralluogo, mentre una stima dell’incentivo può essere inserita direttamente nella fase di preventivazione.

In questo modo il cliente può valutare fin dall’inizio non soltanto il costo dell’intervento, ma anche il contributo potenzialmente ottenibile.

La corretta gestione della documentazione e delle tempistiche diventa quindi fondamentale: dalla verifica iniziale dell’immobile alla scelta del prodotto, fino alla raccolta dei documenti e alla presentazione della richiesta sul Portaltermico.

FAQ sul Conto Termico 3.0

Quando è entrato in vigore il Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, sulla base del D.M. 7 agosto 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025.

Le Regole Applicative del GSE sono state approvate dal MASE il 19 dicembre 2025, mentre il nuovo Portaltermico è operativo dal 2 febbraio 2026.

Quanto può coprire l’incentivo?

Il contributo può raggiungere il 65% delle spese ammissibili, tenendo conto dei massimali previsti dal GSE.

Per gli edifici pubblici dei Comuni con meno di 15.000 abitanti, per le scuole e per le strutture sanitarie pubbliche la copertura può raggiungere il 100%.

Fino a 15.000 euro il contributo può essere erogato in un’unica rata; oltre tale soglia viene distribuito in rate annuali comprese tra 2 e 5 anni.

Il Conto Termico è cumulabile con le detrazioni fiscali?

Non sulla stessa spesa.

Per il medesimo intervento occorre scegliere tra il contributo del Conto Termico e la relativa detrazione fiscale statale.

Resta invece possibile utilizzare strumenti differenti per interventi diversi dello stesso cantiere e, nei limiti previsti dalle singole misure, cumulare il Conto Termico con fondi regionali, PNRR e FESR.

Quanto tempo c’è per presentare la domanda?

Per l’accesso diretto la richiesta deve essere presentata tramite Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore possono invece ricorrere anche alla prenotazione dell’incentivo prima dell’inizio dei lavori.

Il fotovoltaico è incentivato dal Conto Termico 3.0?

Sì, ma solamente come intervento abbinato.

Fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica possono accedere al meccanismo quando vengono installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore elettrica.

Il fotovoltaico installato autonomamente non rientra invece nel Conto Termico 3.0.

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